Statuto
scarica lo statuto in pdf
ART. 1 -
Costituzione
Su iniziativa dei
genitori e parenti dei nati prematuri presso l’Unità Operativa di Terapia
Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera S.Anna di
Ferrara e con la collaborazione di medici ed infermieri, si è costituita
l'Associazione di Volontariato denominata “NATI PRIMA”. L’associazione potrà
utilizzare nella denominazione la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale” o l’acronimo "ONLUS".
ART. 2 -
sede
2.1)
L'associazione ha sede legale a Ferrara in via Luciano Chailly 5/A int. 1.
La variazione
della sede legale all’interno del medesimo Comune comporta obbligo di
comunicazione agli uffici preposti senza modifiche statutarie.
2.2)
E' possibile istituire sezioni distaccate, previa apposita delibera dell'assemblea
ordinaria, che ne nomina il referente responsabile e ne determina
compiti e responsabilità.
La sezione distaccata
costituisce parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, non
ha autonomia giuridica e patrimoniale ma gode di autonomia amministrativa.
ART. 3 - SCOPI
DELL’ASSOCIAZIONE
3.1)
L’Associazione riveste carattere di utilità sociale, non ha fine di lucro,
si ispira alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (ONU, 1989)
ed ai concetti di globalità e di efficienza nell’assistenza perinatale.
Svolge,
con esclusive finalità di solidarietà sociale, la propria attività in favore
e tutela dei nati prematuri presso le Unità Operative di TIN e Neonatologia
di Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici e Privati dislocati sul territorio
nazionale e ferrarese in particolare, e dei genitori dei medesimi neonati
mediante la partecipazione personale, volontaria e gratuita dei propri
aderenti.
3.2)
L’Associazione si propone di collaborare con le Unità Operative di Terapia
Intensiva Neonatale e Neonatologia di Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici e
Privati dislocati sul territorio nazionale e ferrarese in particolare al
fine di:
- garantire supporto
morale e psicologico ai genitori di neonati prematuri sia durante la fase
del ricovero ospedaliero che successivamente alla dimissione;
-
garantire un supporto anche materiale a famiglie con disagio economico o
sociale di bambini affetti da sequele di eventi correlati alla prematurità.
-
sensibilizzare gli operatori sanitari sugli aspetti dell’umanizzazione delle
cure, della bioetica e della comunicazione;
-
sostenere qualsiasi iniziativa utile per migliorare l’assistenza del
neonato nonché la diagnosi e il trattamento precoce delle patologie dell’età
pediatrica e adulta conseguenti alla prematurità, mediante la promozione
dell’aggiornamento scientifico del personale medico e infermieristico delle
UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva di Aziende Sanitarie ed Enti
Pubblici e Privati dislocati sul territorio nazionale e ferrarese in
particolare, l’acquisizione di nuove apparecchiature, la ricerca
epidemiologica e la valutazione a distanza dell’assistenza;
- promuovere
l’informazione e la sensibilizzazione a livello della cittadinanza, delle
autorità e delle istituzioni sulle problematiche che i neonati prematuri
possono presentare sia nella fase immediatamente postnatale, durante la
degenza in ospedale, sia a lungo termine nel corso della vita successiva
nonché sulle ripercussioni che la nascita pretermine può comportare per l’
intera famiglia.
-
sostenere le attività di organizzazione volontarie di cooperazione e
sviluppo in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione
della salute fin dal concepimento, assumendo anche iniziative dirette
compatibili con le finalità dell’associazione.
-
svolgere in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità
dell’associazione.
3.3)
E’
fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad
eccezione di:
a)
attività
commerciali e produttive marginali (art. 5, comma 1, lettera g Legge
266/91 e D.M. 25 maggio 95);
b)
attività
ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie,
in quanto integrative delle stesse (art.10, comma 1 D.Leg. 460/97)
ART. 4 -
Carattere dell'associazione /
principi ispiratori
4.1)
L'associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di
solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.
4.2)
Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e
spontanee dei propri aderenti; l’attività dei soci non può essere retribuita
in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti
beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti
stabiliti dall’assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal
Consiglio Direttivo.
4.3)
Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l’associazione
potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:
-
potrà
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare
funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria
attività;
-
potrà
altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni,
e con istituzioni pubbliche.
4.4)
Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione è incompatibile con la
qualità di socio.
4.5)
L’associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai
servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita
convenzione.
4.6)
L'attività dell'associazione si svolgerà nel rispetto degli Statuti e dei
regolamenti delle Federazioni alle quali l'associazione, nell’ambito delle
sue attività, dovesse aderire.
ART. 5 - DURATA
L’associazione
ha durata indeterminata.
ART. 6 - SOCI
6.1)
L’associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi
dell'associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro
realizzazione. L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Il socio
può recedere in qualsiasi momento.
6.2)
I soci si distinguono in:
a)
soci
fondatori (sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo);
b)
soci
ordinari (sono coloro che, interessati agli scopi della associazione,
prestano la loro attività di volontariato).
Le quote sono
determinate annualmente dal Consiglio Direttivo in misura uguale per tutti
i soci.
ART. 7 - DOMANDA
DI AMMISSIONE
7.1)
La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al
Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del
richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle
finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto
vigente.
7.2)
La domanda di ammissione deve essere esaminata entro due mesi e può essere
accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.
Decorsi 60
giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il
rigetto, la domanda si intende accolta.
Il rifiuto
dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con
lettera raccomandata.
7.3)
Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento
decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea:
il ricorso deve essere proposto per iscritto.
L'assemblea si
pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.
7.4)
Dell'ammissione
dei nuovi soci sarà data comunicazione all'assemblea.
ART. 8 -
CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
8.1)
La cessazione della qualità di socio può avvenire:
-
per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio
Direttivo;
-
per morte;
-
decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per
oltre un anno;
-
esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia
tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato
o messo in pericolo l’immagine, la reputazione dell’associazione o la sua
consistenza patrimoniale.
8.2)
L’esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l’interessato
potrà far ricorso all’assemblea, con le modalità per l’impugnazione del
mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell’articolo
7.3).
8.3)
Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione
all’assemblea nella prima riunione utile.
8.4)
In qualsiasi
caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.
ART. 9 - DIRITTI
/ DOVERI
9.1)
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto
di partecipare alle assemblee; di votare in assemblea, di prendere parte
alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro
volontario preventivamente concordato; di recedere dall’associazione.
9.2)
Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di
prestare la loro attività di volontariato personalmente.
ART. 10 - ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
10.1)
Sono organi necessari:
-
l’assemblea dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
10.2)
Sono organi eventuali:
-
il collegio dei revisori dei conti;
-
il comitato esecutivo;
-
il tesoriere.
L’assemblea,
ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera,
il collegio dei revisori dei conti e nominare i membri; potrà nominare,
nell’ambito del Consiglio Direttivo, il comitato esecutivo ed il tesoriere,
demandandone la nomina allo stesso Consiglio.
In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell’organo eventuale,
questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio
Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.
10.3)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11 -
ASSEMBLEA
11.1)
L’assemblea è l’organo deliberativo dell'associazione, formato da tutti i
soci che, al giorno dell’invio della convocazione, risultano regolarmente
iscritti.
Ogni socio
dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro
socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.
11.2)
L’assemblea deve essere convocata:
-
almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo;
-
quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
-
quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o
quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori dei conti o da
almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla
convocazione e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
11.3)
L’assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio
Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l’attività
dell'associazione.
11.4)
La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso
diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a
conoscenza la totalità dei soci.
La convocazione
deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e
l’ora della prima e della seconda convocazione.
ART. 12 -
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L'assemblea
deve:
1-
approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;
2-
determinare le
linee generali programmatiche dell’attività dell'associazione, compreso
l’esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo
periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un
numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati;
3-
determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerli
tra i soci.
deliberare
l’eventuale comitato esecutivo ed il tesoriere;
4-
decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del
Consiglio Direttivo;
5-
deliberare, se ritiene, la costituzione del collegio dei revisori dei
conti ed eleggerne i membri;
6-
discutere e approvare l’eventuale regolamento interno, proposto dal
Comitato direttivo, e le sue variazioni;
7-
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla
esclusione dei soci;
8-
approvare: la pianta organica dell’eventuale personale dipendente, i
contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le
convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di
collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo.
9-
deliberare su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto, o
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 13 - MAGGIORANZE
13.1)
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13.2)
Per modificare l’atto costitutivo occorrono la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.3)
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (nota:
necessariamente – art. 21 c.c.) degli associati.
ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO
14.1)
Il
Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea a scrutinio segreto;
è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo
di sette membri, comunque in numero dispari.
14.2)
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i membri del
Consiglio possono essere riconfermati.
14.3)
Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce almeno
una volta al mese e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi
membri lo richieda.
14.4)
La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto o orale),
contenente l’ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della
data fissata per l’incontro, salvo i casi di motivata urgenza.
14.5)
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti.
Esse sono
presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
14.6)
In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del
mandato, l’assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni
effettuate nel corso del triennio decadono dalla carica insieme alle
cariche in atto alla loro nomina.
14.7)
Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali
esperti o consulenti (ad esempio: assistente spirituale), che possono
fornire pareri ma non hanno diritto di voto.
14.8)
I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna
remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute a motivo della loro carica.
ART. 15 -
compiti del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo
ha i seguenti compiti:
-
eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed
il Vicepresidente;
-
nominare tra i propri membri eventualmente il comitato esecutivo
determinandone i compiti nonché, un segretario ed un tesoriere;
-
proporre all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento
dell’associazione;
-
sottoporre all’assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di
indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le
attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
-
redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all’assemblea e la relazione
annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
-
predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea;
-
convocare le assemblee;
-
eseguire le delibere assembleari;
-
accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e
deliberare la cessazione della qualità di socio;
-
ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i
provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
-
deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione
dell'assemblea;
-
autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.
ART. 16 -
il presidente
16.1)
Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio
Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.
16.2)
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio
(e dell’eventuale comitato esecutivo).
16.3)
Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi
ed in giudizio.
In caso di
necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
16.4)
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del
Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
ART.
17 – COMITATO ESECUTIVO (organo eventuale)
Il
Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal
segretario, dal tesoriere e da altri tre consiglieri.
Il Comitato
Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio
Direttivo.
Per le
convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle
relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel
presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
ART.18 -
TESORIERE (organo eventuale)
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la
contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri
contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo,
accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ART. 19 –
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (organo eventuale)
19.1)
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di
due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un
membro effettivo), scelti tra persone anche esterne all’Associazione.
L’incarico di
revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in
carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per
i membri del Consiglio Direttivo.
19.2)
I
revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori
dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del
Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con la facoltà di parola ma
senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità
dell’associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.
19.3)
I
revisori dei conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica.
ART. 20
- entrate E PATRIMONIO SOCIALE
20.1)
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
-
contributi degli aderenti;
-
contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;
-
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-
contributi di organismi internazionali;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, da
attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la
raccolta fondi; da occasionali attività di consulenza legate all'attività
dell'associazione;
-
rendite di beni mobili o immobili prevenuti all’associazione.
ART. 21-
esercizi sociali e bilancio
L’esercizio
finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
A conclusione di
ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro quattro
mesi dalla scadenza dell’esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre
all’assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza
Dal bilancio
consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente
ricevuti dall'associazione.
ART.22 -
scioglimento e liquidazione
In caso di
scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione i beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 23 -
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non
espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si
deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle
norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per
i singoli casi specifici delle federazioni alle quali l’associazione
aderisce (ove esistano).
Eventuali
controversi verranno prioritariamente risolte tramite l’Ufficio di
Conciliazione presso la CCIAA di Ferrara.