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Statuto

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ART. 1 - Costituzione

Su iniziativa dei genitori e parenti dei nati prematuri presso l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera S.Anna di Ferrara e con la collaborazione di medici ed infermieri, si è costituita l'Associazione di Volontariato denominata “NATI PRIMA”. L’associazione potrà utilizzare nella denominazione la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o  l’acronimo "ONLUS".

 

ART. 2 - sede

2.1) L'associazione ha sede legale a Ferrara in via Luciano Chailly 5/A int. 1.

La variazione della sede legale all’interno del medesimo Comune comporta obbligo di comunicazione agli uffici preposti senza modifiche statutarie.

2.2) E' possibile istituire sezioni distaccate, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomina il referente responsabile e ne determina compiti e responsabilità.

La sezione distaccata costituisce parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, non ha autonomia giuridica e patrimoniale ma gode di autonomia amministrativa.

 

ART. 3 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

3.1) L’Associazione riveste carattere di utilità sociale, non ha fine di lucro, si ispira alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (ONU, 1989) ed ai concetti di globalità e di efficienza nell’assistenza perinatale.

Svolge, con esclusive finalità di solidarietà sociale, la propria attività in favore e tutela dei nati prematuri presso le Unità Operative di TIN e Neonatologia di Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici e Privati dislocati sul territorio nazionale e ferrarese in particolare, e dei genitori dei medesimi neonati mediante la partecipazione personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti.

3.2) L’Associazione si propone di collaborare con le Unità Operative di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia di Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici e Privati dislocati sul territorio nazionale e ferrarese in particolare al fine di:

- garantire supporto morale e psicologico ai genitori di neonati prematuri sia durante la fase del ricovero ospedaliero che successivamente alla dimissione;

- garantire un supporto anche materiale a famiglie con disagio economico o sociale di bambini affetti da sequele di eventi correlati alla prematurità.

- sensibilizzare gli operatori sanitari sugli aspetti dell’umanizzazione delle cure, della bioetica e della comunicazione;

- sostenere qualsiasi  iniziativa utile per migliorare l’assistenza del neonato nonché la diagnosi e il trattamento precoce delle patologie dell’età pediatrica e adulta conseguenti alla prematurità, mediante la promozione dell’aggiornamento scientifico del personale medico e infermieristico delle UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva di Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici e Privati dislocati sul territorio nazionale e ferrarese in particolare, l’acquisizione di nuove apparecchiature,  la ricerca epidemiologica e la valutazione a distanza dell’assistenza;

-  promuovere l’informazione e la sensibilizzazione a livello della cittadinanza, delle autorità e delle istituzioni sulle problematiche che i neonati prematuri possono presentare sia nella fase immediatamente postnatale, durante la degenza in ospedale, sia a lungo termine nel corso della vita successiva nonché sulle ripercussioni che la nascita pretermine può comportare per l’ intera famiglia. 

- sostenere le attività di organizzazione volontarie di cooperazione e sviluppo in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dal concepimento,  assumendo anche iniziative dirette compatibili con le finalità dell’associazione.

- svolgere in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità dell’associazione.

3.3) E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di:

a)     attività commerciali e produttive marginali (art. 5, comma 1, lettera g Legge 266/91 e D.M. 25 maggio 95);

b)    attività ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse (art.10, comma 1 D.Leg. 460/97)

 

ART. 4 - Carattere dell'associazione / principi ispiratori

4.1) L'associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

4.2) Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall’assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

4.3) Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l’associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

-         potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;

-         potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.

4.4) Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione è incompatibile con la qualità di socio.

4.5) L’associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

4.6) L'attività dell'associazione si svolgerà nel rispetto degli Statuti e dei regolamenti delle Federazioni alle quali l'associazione, nell’ambito delle sue attività, dovesse aderire.

 

ART. 5 - DURATA

L’associazione ha durata indeterminata.

 

ART. 6 - SOCI

6.1) L’associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

6.2) I soci si distinguono in:

a)     soci fondatori (sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo);

b)    soci ordinari (sono coloro che, interessati agli scopi della associazione, prestano la loro attività di volontariato).

Le quote sono determinate annualmente  dal Consiglio Direttivo in misura uguale per tutti i soci.

 

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

7.1) La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

7.2) La domanda di ammissione deve essere esaminata entro due mesi e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

7.3) Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto.

L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

7.4) Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all'assemblea.

 

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

8.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire:

-         per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;

-         per morte;

-         decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno;

-         esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l’immagine, la reputazione dell’associazione o la sua consistenza patrimoniale.

8.2) L’esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l’interessato potrà far ricorso all’assemblea, con le modalità per l’impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell’articolo 7.3).

8.3) Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all’assemblea nella prima riunione utile.

8.4) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

 

ART. 9 - DIRITTI / DOVERI

9.1) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle  assemblee; di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato; di recedere dall’associazione.

9.2) Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

 

ART. 10 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

10.1) Sono organi necessari:

-         l’assemblea dei soci;

-         il Consiglio Direttivo;

-         il Presidente;

10.2) Sono organi eventuali:

-         il collegio dei revisori dei conti;

-         il comitato esecutivo;

-         il tesoriere.

L’assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera, il collegio dei revisori dei conti e nominare i membri; potrà nominare, nell’ambito del Consiglio Direttivo, il comitato esecutivo ed il tesoriere, demandandone la nomina allo stesso Consiglio.

In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell’organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.

10.3) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

ART. 11 - ASSEMBLEA

11.1) L’assemblea è l’organo deliberativo dell'associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell’invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

11.2) L’assemblea deve essere convocata:

-         almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo;

-         quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;

-         quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori dei conti o da almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

11.3) L’assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l’attività dell'associazione.

11.4) La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio,  per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne  a conoscenza la totalità dei soci.

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione.

 

ART. 12 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L'assemblea deve:

1-     approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;

2-    determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell'associazione, compreso l’esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati;

3-    determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerli tra i soci.

deliberare l’eventuale comitato esecutivo ed il tesoriere;

4-    decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;

5-    deliberare, se ritiene, la costituzione del collegio dei revisori dei conti ed eleggerne i membri;

6-    discutere e approvare l’eventuale regolamento interno, proposto dal Comitato direttivo, e le sue variazioni;

7-    deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

8-    approvare: la pianta organica dell’eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo.

9-    deliberare su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 13 - MAGGIORANZE

13.1) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13.2) Per modificare l’atto costitutivo occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.3) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (nota: necessariamente – art. 21 c.c.) degli associati.

 

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, comunque in numero dispari.

14.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.

14.3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce almeno una volta al mese e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda.

14.4) La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto o orale), contenente l’ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l’incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

14.5) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

14.6) In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l’assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

14.7) Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti (ad esempio: assistente spirituale), che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

14.8) I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

 

ART. 15 - compiti del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

-         eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente;

-         nominare tra i propri membri eventualmente il comitato esecutivo determinandone i compiti nonché, un segretario ed un tesoriere;

-          proporre all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell’associazione;

-          sottoporre all’assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;

-         redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti)  da sottoporre all’assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;

-          predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

-          convocare le assemblee;

-          eseguire le delibere assembleari;

-          accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;  

-          ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-          deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'assemblea;

-          autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

 

ART. 16 - il presidente

16.1) Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.

16.2) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio (e dell’eventuale comitato esecutivo).

16.3) Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

 

ART. 17 – COMITATO ESECUTIVO (organo eventuale)

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri tre consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

 

ART.18 - TESORIERE (organo eventuale)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (organo eventuale)

19.1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti tra persone anche esterne all’Associazione.

L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

 19.2) I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

 19.3) I revisori dei conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica.

 

ART. 20 - entrate E PATRIMONIO SOCIALE

20.1) Le entrate dell’associazione sono costituite da:

-         contributi degli aderenti;

-         contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;

-         contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

-         contributi di organismi internazionali;

-         rimborsi derivanti da convenzioni;

-         entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi; da occasionali attività di consulenza legate all'attività dell'associazione;

-         rendite di beni mobili o immobili prevenuti all’associazione.

 

ART. 21- esercizi sociali e bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro quattro mesi dalla scadenza dell’esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

ART.22 - scioglimento e liquidazione

 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle federazioni alle quali l’associazione aderisce (ove esistano).

Eventuali controversi verranno prioritariamente risolte tramite l’Ufficio di Conciliazione presso la CCIAA di Ferrara.